APPROFONDIMENTI

Cosa succede a un edificio dopo un terremoto, e chi decide quando si può rientrare

Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2026

Il sopralluogo pubblico in emergenza produce un giudizio speditivo e temporaneo sulla sicurezza della vita umana, valido per la fase di crisi. Per un edificio dove si lavora la decisione finale sulla ripresa dell'attività resta al datore di lavoro, che deve accertare la solidità dei luoghi di lavoro prima di riaprire.


Cosa succede nelle prime ore

Dopo un terremoto significativo si attivano due percorsi paralleli. I Vigili del Fuoco svolgono le prime verifiche speditive di soccorso e le operazioni di messa in sicurezza, con puntellamenti e interdizioni. In parallelo il sistema di protezione civile organizza il censimento dei danni e il rilievo dell'agibilità.

Per un edificio privato la regola generale è che l'avente diritto, cioè il proprietario, l'amministratore o il datore di lavoro, presenta la richiesta di sopralluogo al Centro Operativo Comunale usando il modello IPP. Il Comune consegna poi alle squadre il piano dei sopralluoghi.

La distinzione da tenere presente fin dall'inizio riguarda la natura di quel sopralluogo. Il manuale della scheda AeDES definisce la valutazione di agibilità come temporanea e speditiva, formulata in base alla semplice analisi visiva e alla raccolta di informazioni facilmente accessibili, e volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, l'edificio possa essere usato restando ragionevolmente protetta la vita umana. La valutazione verifica che le condizioni di sicurezza precedenti al sisma non siano state sostanzialmente alterate dai danni, e non comporta alcun calcolo strutturale.

Chi svolge il sopralluogo, e con quale scheda

I sopralluoghi sono affidati a tecnici abilitati, ingegneri, architetti e geometri iscritti agli ordini e ai collegi, oltre a personale della pubblica amministrazione, formati e accreditati dalla Direzione di Comando e Controllo.

Gli strumenti sono tre e si applicano a casi diversi.

La scheda AeDES, approvata con il DPCM 8 luglio 2014, riguarda gli edifici ordinari in muratura, cemento armato o acciaio a uso abitativo e di servizio.

La scheda GL-AeDES, approvata con il DPCM 14 gennaio 2015, riguarda gli edifici a struttura prefabbricata o di grande luce, quindi i capannoni industriali. È lo strumento che si applica alla maggior parte del costruito produttivo, e la scheda AeDES non lo copre.

La procedura FAST, introdotta durante il sisma del Centro Italia del 2016, è una ricognizione rapida con quattro esiti possibili: agibile, non utilizzabile, non utilizzabile per solo rischio esterno, sopralluogo non eseguito. Non sostituisce nessuna delle due precedenti, non si applica agli edifici già dichiarati inagibili e non è impiegata ai fini della ricostruzione.

Quali esiti può produrre la scheda AeDES

Gli esiti sono sei, indicati con le lettere da A a F.

A, agibile. L'edificio può essere utilizzato.

B, temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento. L'utilizzo riprende dopo interventi limitati.

C, parzialmente inagibile. Una porzione dell'edificio resta utilizzabile.

D, inagibile da rivedere. Il giudizio è incerto e richiede un sopralluogo più approfondito. Nel frattempo l'edificio è considerato inagibile.

E, inagibile.

F, inagibile per rischio esterno. Il pericolo proviene dal contesto circostante e si combina con il giudizio intrinseco, per esempio nella forma A più F, cioè un edificio in sé agibile che resta inutilizzabile per il rischio proveniente da altro.

Il proprietario può chiedere un nuovo sopralluogo. Nel Centro Italia del 2016, per gli edifici con esito D la revisione era svolta d'ufficio con scheda AeDES o GL-AeDES, mentre per gli edifici già dichiarati agibili la nuova istanza richiedeva una perizia asseverata di un tecnico di parte. Per accedere ai contributi di ricostruzione serviva comunque la scheda AeDES, redatta dalle squadre coordinate dalla Direzione di Comando e Controllo oppure da un libero professionista incaricato dal proprietario, con perizia giurata da depositare entro trenta giorni.

Le tre agibilità che vengono confuse

Sono tre cose distinte e vengono spesso trattate come una sola.

L'agibilità sismica in emergenza, quella della scheda AeDES, è un giudizio speditivo e temporaneo sull'usabilità in sicurezza durante la crisi sismica.

L'agibilità edilizia, oggi Segnalazione Certificata di Agibilità ai sensi dell'articolo 24 del DPR 380/2001, attesta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico dell'edificio e degli impianti, e presuppone il collaudo statico.

L'idoneità statica e la verifica di sicurezza ai sensi del capitolo 8 delle NTC 2018 riguardano la capacità strutturale, e la verifica sismica è un'analisi numerica della capacità della struttura.

La conseguenza pratica merita attenzione: un edificio può ricevere esito A, quindi agibile in emergenza, e restare al tempo stesso strutturalmente vulnerabile. La scheda AeDES fotografa se il sisma ha alterato le condizioni preesistenti, e non verifica l'adeguatezza alla normativa vigente.

Chi decide quando si può rientrare

In emergenza decidono il sistema di protezione civile, attraverso i tecnici rilevatori, e il Sindaco, che adotta le ordinanze di inagibilità o di sgombero sulla base degli esiti. Il Sindaco è tenuto a comunicare ai cittadini anche l'esito agibile.

Dopo l'emergenza la responsabilità si sposta. La scheda GL-AeDES, quella dei capannoni e delle strutture di grande luce, lo dichiara nel proprio testo: la valutazione finale di agibilità rimane di competenza del datore di lavoro o del soggetto utilizzatore, anche dopo che siano stati realizzati eventuali interventi.

È il punto che spesso sfugge. L'esito favorevole di un sopralluogo pubblico non solleva chi riapre da alcuna responsabilità. Il giudizio in emergenza gestisce la pubblica incolumità nella fase di crisi, e la decisione di riportare le persone dentro un luogo di lavoro resta di chi quel luogo lo gestisce.

Cosa deve fare il datore di lavoro prima di riprendere l'attività

Il Decreto Legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro, con obbligo non delegabile ai sensi dell'articolo 17, di valutare tutti i rischi, incluso quello sismico, nel Documento di Valutazione dei Rischi. L'Allegato IV al punto 1.1.1 richiede che gli edifici che ospitano luoghi di lavoro siano stabili e possiedano una solidità corrispondente al loro tipo d'impiego e alle caratteristiche ambientali. L'articolo 64 obbliga a eliminare quanto più rapidamente possibile i difetti che possano pregiudicare la sicurezza, e l'articolo 29 comma 3 impone la rielaborazione del DVR entro trenta giorni a fronte di mutamenti del livello di rischio.

Dopo il sisma dell'Emilia il quadro è stato reso esplicito. Il Ministero del Lavoro, con comunicato del 6 giugno 2012, richiamò l'obbligo dei datori di lavoro di garantire la solidità dei luoghi di lavoro anche in relazione a un potenziale evento sismico. Il Decreto Legge 74/2012, convertito nella Legge 122/2012, stabilì all'articolo 3 commi 7 e 8 che per la prosecuzione o la ripresa dell'attività produttiva nei comuni colpiti il titolare, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata da un professionista abilitato a seguito di verifica di sicurezza.

Lo stesso decreto individuò tre carenze la cui rimozione consentiva il rilascio del certificato in via provvisoria, e sono le tre debolezze tipiche dei capannoni prefabbricati costruiti prima delle norme antisismiche:

  • assenza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e orizzontali;
  • presenza di tamponature prefabbricate senza adeguato ancoraggio;
  • presenza di scaffalature non controventate che portano materiali pesanti e che, collassando, possono coinvolgere la struttura.

Sul piano della responsabilità personale, un caso giudiziario relativo al crollo parziale di un capannone in Emilia con la morte di un dipendente si è concluso in primo grado con l'assoluzione dei progettisti e la condanna del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione per omessa valutazione del rischio sismico nel DVR. In parallelo opera la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Decreto Legislativo 231/2001, che in caso di omicidio o lesioni colpose con violazione delle norme antinfortunistiche coinvolge l'ente, salvo dimostrazione dell'adozione e dell'efficace attuazione di un modello organizzativo.

Quanto tempo serve davvero

Su questo punto i dati pubblici disponibili sono aggregati, e una statistica del tempo mediano tra la singola richiesta di sopralluogo, la consegna dell'esito e il rientro effettivo risulta assente. Quello che si può ricostruire riguarda la scala complessiva delle operazioni.

Nel sisma dell'Emilia 2012, con le scosse del 20 e del 29 maggio, la Direzione di Comando e Controllo fu istituita il 2 giugno e le richieste di sopralluogo si poterono presentare fino al 7 luglio. Furono effettuati circa 65.000 rilievi speditivi e oltre 40.000 sopralluoghi con scheda AeDES, la gran parte tra il 2 giugno e il 3 agosto, impiegando oltre 1.500 squadre composte da più di 3.000 tecnici. Circa 1.200 edifici risultarono inagibili. A fine 2013 circa l'80 per cento delle imprese del cratere aveva ripreso l'attività, con i lavoratori in cassa integrazione scesi da oltre 40.000 a circa 2.670.

Nel Centro Italia 2016, a sei mesi dall'inizio dell'emergenza erano stati eseguiti 116.299 sopralluoghi, di cui 48.904 con procedura AeDES o GL-AeDES e 67.395 con procedura FAST. Su 44.908 edifici privati, il 46 per cento risultò agibile, il 5 per cento inagibile per solo rischio esterno, il 28 per cento inagibile.

Questi numeri descrivono la capacità del sistema, e dicono poco sul singolo caso. Il tempo che intercorre tra l'evento e la ripresa di una specifica attività dipende dal numero di squadre disponibili, dall'estensione dell'area colpita, dall'entità dei danni e dallo stato della documentazione disponibile.

Quanto costa il fermo

Le stime economiche sul sisma dell'Emilia 2012 variano a seconda della fonte e del metodo. La Regione Emilia-Romagna, in dati ripresi dalla letteratura tecnica del 2013, indicò danni diretti a impianti, strutture e attrezzature per circa 2 miliardi di euro, cui si aggiungevano circa 3 miliardi per l'interruzione del processo produttivo. La stima ufficiale complessiva inviata alla Commissione Europea indica 13,273 miliardi di danni totali, di cui 12,202 nella sola Emilia-Romagna, con 5,237 miliardi riferiti alle attività produttive. Un'analisi accademica del 2019 sul database regionale SFINGE stima per il settore industriale perdite complessive nell'ordine dei 2,5 miliardi.

Le fonti divergono sui valori puntuali. Il dato che resta stabile attraverso tutte le ricostruzioni è questo: le perdite da interruzione dell'attività furono dello stesso ordine di grandezza dei danni fisici diretti, e in alcune stime superiori.

È una proporzione che merita attenzione nelle decisioni di protezione, perché il danno visibile rappresenta una parte soltanto del costo effettivo di un evento per un'impresa manifatturiera. Va ricordato che la polizza catastrofale obbligatoria copre i danni materiali e diretti, mentre la perdita da interruzione resta fuori dal perimetro obbligatorio.

L'obbligo di polizza catastrofale e cosa determina il premio

Cosa si può preparare prima

Alcuni elementi, predisposti prima di un evento, accorciano il tempo tra la scossa e la decisione di rientro. Sono coerenti con il quadro normativo, anche se una raccomandazione ufficiale unica e dedicata a questo scopo risulta assente.

Documentazione strutturale completa e accessibile, cioè progetto strutturale, collaudo statico, elaborati as-built e storia degli interventi, conservata anche fuori sede. La scheda AeDES e ogni verifica successiva partono dalla raccolta di informazioni facilmente accessibili: averle pronte accelera il giudizio.

Verifica di vulnerabilità sismica già eseguita ai sensi del capitolo 8 delle NTC 2018, e DVR aggiornato con il rischio sismico. Per il datore di lavoro è già un obbligo, ed è la base della decisione di rientro.

Rimozione preventiva delle tre carenze tipiche dei capannoni, cioè collegamenti, ancoraggio delle tamponature e controventatura delle scaffalature.

Un professionista già incaricato, che riduce il tempo di mobilitazione, riconosciuto in letteratura come uno dei principali fattori di ritardo nella ripresa.

Un piano di emergenza con una catena decisionale interna definita, che stabilisca chi decide e su quali basi.

Il monitoraggio strutturale continuo

Che ruolo hanno i dati registrati durante l'evento

Lo Stato utilizza dati di monitoraggio strutturale nella gestione dell'emergenza sismica attraverso l'Osservatorio Sismico delle Strutture del Dipartimento della Protezione Civile, rete nazionale che monitora in modo permanente, con accelerometri, 173 costruzioni pubbliche: 160 edifici, tra cui 70 scuole, 46 tra municipi e prefetture e 29 ospedali, oltre a 7 ponti e 6 dighe. La prima installazione risale al 1997. Quando una struttura della rete è colpita da un terremoto significativo, il sistema registra il movimento del terreno e della struttura e invia i dati al server centrale, permettendo di valutare il danno alle strutture monitorate e, per estensione, a quelle simili nell'area colpita.

Il perimetro dell'Osservatorio riguarda edifici pubblici selezionati dal Dipartimento. Per gli immobili privati, il quadro attuale è il seguente: nessuna norma attribuisce ai dati di un sistema di monitoraggio un valore che sostituisca il sopralluogo o l'ordinanza. Il sopralluogo resta il passaggio previsto, e l'ordinanza sindacale resta l'atto che dispone.

Quello che i dati registrati durante l'evento forniscono è materiale per la decisione che spetta al datore di lavoro e per il lavoro del professionista incaricato: quali accelerazioni ha effettivamente subito la struttura, come ha risposto, e come si confronta con il suo comportamento precedente. Su un edificio strumentato quelle grandezze sono registrate, mentre su un edificio non strumentato restano stimate per via analitica.

Monitoraggio strutturale dei siti industriali

Nota metodologica

Questa pagina ricostruisce la procedura a partire dalla documentazione del Dipartimento della Protezione Civile, dai decreti che approvano le schede di rilevamento, dal Decreto Legislativo 81/2008 e dai provvedimenti emergenziali adottati dopo il sisma dell'Emilia del 2012.

I dati sui sopralluoghi di Emilia 2012 e Centro Italia 2016 provengono dalla documentazione della Protezione Civile e sono aggregati sull'intera emergenza. Una statistica pubblica del tempo mediano tra richiesta di sopralluogo, esito e rientro per il singolo edificio risulta assente, e questa pagina evita di stimarla.

Le cifre economiche sul sisma dell'Emilia divergono tra le fonti a seconda del metodo di rilevazione, e sono riportate con la loro provenienza. L'affermazione che regge attraverso tutte le ricostruzioni riguarda l'ordine di grandezza del rapporto tra perdite da interruzione e danni diretti.

Sul caso giudiziario citato. L'esito del procedimento è riportato sulla base di fonte secondaria e non è stato riscontrato sul testo della sentenza.

Le procedure di emergenza variano per evento, per regione e per prassi locale: la procedura FAST è stata introdotta nel 2016 e non era disponibile nel 2012, i termini per le richieste e per le perizie sono stabiliti dalle ordinanze specifiche di ciascun sisma, e le modalità di accesso ai contributi seguono provvedimenti commissariali dedicati.

Questa pagina descrive un quadro procedurale e normativo e non sostituisce alcuna valutazione tecnica su un edificio specifico, che spetta a un professionista abilitato.

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4 settembre 2026Prima pubblicazioneQuadro procedurale e normativo aggiornato al 4 settembre 2026

Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2026