Chi deve stipulare la polizza catastrofale obbligatoria, e cosa determina il premio
Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2026
Dal 1 gennaio 2026 l'obbligo di copertura assicurativa contro sisma, alluvione e frana riguarda quasi tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese. Il premio deve essere proporzionale al rischio e tenere conto delle misure di prevenzione adottate, ma nessuna fonte pubblica quantifica quanto valga documentare lo stato dell'immobile.
Chi è obbligato oggi, e da quando
L'obbligo nasce dalla Legge di Bilancio 2024, cioè la Legge 30 dicembre 2023 numero 213, articolo 1 commi da 101 a 111. Il regolamento che lo rende operativo è il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025 numero 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 14 marzo 2025.
Le scadenze sono state scaglionate per dimensione dal Decreto Legge 31 marzo 2025 numero 39, convertito nella Legge 27 maggio 2025 numero 78. Secondo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il calendario è stato il seguente: grandi imprese entro il 31 marzo 2025, con una moratoria sulle conseguenze fino al 30 giugno 2025; medie imprese entro il 30 settembre 2025; piccole e micro imprese entro il 31 dicembre 2025.
Due proroghe successive hanno riguardato settori specifici. Il Decreto Milleproroghe 2026 ha spostato al 31 marzo 2026 il termine per le micro e piccole imprese della somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico-ricettivo, oltre alla pesca e acquacoltura. Il Decreto Legge 27 febbraio 2026 numero 25 ha poi prorogato la sola pesca e acquacoltura al 31 dicembre 2026.
Alla data di aggiornamento di questa pagina, la pesca e acquacoltura è l'unico settore con una proroga ancora aperta. Per tutti gli altri l'obbligo è a regime.
Il perimetro comprende le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con stabile organizzazione nel Paese, iscritte al Registro delle imprese. Restano fuori le imprese agricole, che dispongono di un sistema di sostegno separato.
Quali eventi rientrano nella copertura
Il decreto individua cinque eventi in modo tassativo: sisma, alluvione, inondazione, esondazione e frana. La copertura obbligatoria si ferma qui.
Le definizioni contenute nel decreto contano quanto l'elenco. Per il sisma è richiesto che i beni si trovino in un'area interessata dall'evento secondo i provvedimenti delle autorità competenti, con la localizzazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia rispetto all'epicentro. Per gli eventi idraulici, le precipitazioni intense di breve durata e forte concentrazione, comunemente chiamate bombe d'acqua, restano fuori dalla definizione di alluvione.
La polizza obbligatoria copre i danni materiali e diretti ai beni. La perdita da interruzione dell'attività resta fuori dal perimetro obbligatorio, e va acquistata separatamente dove l'assicuratore la offre. È una distinzione che merita attenzione: negli eventi documentati in Italia la perdita da fermo produttivo è risultata dello stesso ordine di grandezza del danno fisico diretto, e in alcune stime superiore.
Quali beni rientrano, e quali restano esclusi
Sono assicurabili le immobilizzazioni materiali indicate all'articolo 2424 del Codice civile, voce B-II, numeri 1, 2 e 3: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, impiegate a qualsiasi titolo per l'attività. Le merci restano fuori dal perimetro obbligatorio.
L'esclusione più rilevante riguarda la regolarità urbanistica. Il decreto esclude dall'assicurabilità i beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza di titolo. Il testo convertito nell'aprile 2025 ha precisato che sono assicurabili gli immobili dotati di valido titolo edilizio, quelli la cui ultimazione risale a un'epoca in cui il titolo non era richiesto, e quelli oggetto di sanatoria o condono in corso. Per gli immobili che restano non assicurabili non spetta alcun indennizzo, e nemmeno alcun contributo pubblico.
Per un fondo immobiliare o per chi valuta un'acquisizione, questo trasforma la verifica della regolarità urbanistica in una precondizione dell'assicurabilità e, di conseguenza, dell'accesso ai ristori.
Restano inoltre esclusi i danni riconducibili a comportamento attivo dell'uomo, a conflitti armati, terrorismo e sabotaggio, e quelli causati da energia nucleare, sostanze radioattive, esplosive o chimiche.
Monitoraggio strutturale dei siti industrialiCome si determina il premio
L'articolo 4 del Decreto Ministeriale 18/2025 stabilisce che il premio è proporzionale al rischio, determinato sulla base dell'ubicazione dei beni e della loro vulnerabilità, usando serie storiche, mappe di pericolosità e modelli predittivi, con adeguamento periodico secondo il principio di mutualità.
Il comma 2 dello stesso articolo aggiunge una previsione che riguarda direttamente chi investe sulla condizione dei propri immobili: nella determinazione del premio si deve tenere conto, in misura proporzionale alla riduzione del rischio, delle misure di prevenzione adottate dall'impresa.
Nella pratica le compagnie modulano il premio su ubicazione e zona sismica, epoca di costruzione, tipologia costruttiva, stato di conservazione, classe di rischio sismico e interventi di adeguamento eseguiti.
Sul mercato, la rilevazione IVASS aggiornata al 30 aprile 2026 conta circa 683.000 polizze catastrofali attive, in aumento del 14,5 per cento rispetto alle 596.000 di gennaio, offerte da 45 imprese. Le imprese non agricole assicurate sono il 16 per cento dei 4,3 milioni censiti dall'Istat, contro il 13 per cento di gennaio. Tra gennaio e aprile il valore assicurato complessivo è cresciuto di circa il 30 per cento e i premi raccolti del 27,9 per cento.
IVASS non pubblica un premio medio nazionale: la rilevazione è articolata per provincia e per fascia di valore assicurato, e riporta il ventesimo e l'ottantesimo percentile del premio pagato, il novantacinquesimo per i rischi molto elevati, e il premio medio per assicurare 10.000 euro. Le cifre di premio medio nazionale che circolano provengono da portali comparativi, non dall'Istituto.
Lo stato documentato dell'immobile incide sul premio
Qui la risposta onesta richiede due passaggi distinti.
La norma lo prevede. L'obbligo di considerare le misure di prevenzione in misura proporzionale alla riduzione del rischio è scritto nel decreto, e la seconda indagine IVASS del 15 giugno 2026, su 41 polizze di 38 compagnie, conferma che alcune polizze prevedono sconti tariffari a fronte di misure strutturali di prevenzione, citando come esempi barriere antiallagamento e impianti di aspirazione delle acque.
Nessuna fonte pubblica quantifica lo sconto. Né IVASS, né ANIA, né la letteratura accademica pubblicano dati sulla riduzione ottenibile documentando la condizione strutturale di un immobile. Le percentuali che circolano provengono da soggetti che vendono interventi di adeguamento o servizi assicurativi, e vanno trattate come stime commerciali. Un ex componente del Direttorio IVASS ha osservato che i prezzi pubblicati sono aggregati per provincia e fascia di valore, e quindi non dicono nulla della vulnerabilità del singolo fabbricato: uno sconto legato alla vulnerabilità non sarebbe osservabile nelle statistiche ufficiali neanche se applicato.
Il documento tecnico più vicino a un effetto tariffario riconoscibile è la classificazione del rischio sismico dell'edificio prevista dal Decreto Ministeriale 58/2017, con le classi da A+ a G. Un edificio in classe migliore può ottenere condizioni più favorevoli, ma il collegamento resta qualitativo e rimesso alla singola compagnia.
Cosa se ne ricava operativamente. Documentare classe sismica, epoca e tipologia costruttiva, interventi di adeguamento e misure di protezione, e chiedere esplicitamente alla compagnia la premialità prevista dall'articolo 4 comma 2, è un'azione che poggia su una previsione di legge. Il risultato dipende dalla singola trattativa, e conviene confrontare più offerte.
Il valore assicurato conta quanto il premio
L'IVASS, nella stessa indagine del giugno 2026, ha segnalato che in quattro delle imprese esaminate la determinazione del valore dei beni da assicurare è ancora affidata all'assicurato, con verifica di congruità rimandata al momento del sinistro. È la condizione che produce la sottoassicurazione, e i suoi effetti si manifestano quando il danno è già avvenuto.
Il criterio previsto è il valore di ricostruzione a nuovo per i fabbricati, il costo di rimpiazzo per impianti e macchinari, il costo di ripristino per i terreni. Una perizia di stima predisposta prima della sottoscrizione, invece che dopo l'evento, è la misura che protegge dall'indennizzo ridotto.
Sui limiti: per somma assicurata fino a 30 milioni di euro è ammesso uno scoperto a carico dell'impresa non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile. Fino a 1 milione il massimale coincide con la somma assicurata; tra 1 e 30 milioni non può essere inferiore al 70 per cento della somma assicurata; oltre i 30 milioni le condizioni sono liberamente negoziate.
Cosa succede se la polizza manca
Non è prevista una sanzione pecuniaria diretta a carico dell'impresa. L'inadempimento rileva in un modo diverso e più concreto: va considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, e il Decreto MIMIT del 18 giugno 2025 ha reso la polizza requisito di ammissibilità per un elenco di incentivi.
Sul lato delle compagnie l'obbligo a contrarre è presidiato: l'IVASS applica una sanzione da 100.000 a 500.000 euro a chi rifiuta o elude.
Cosa serve per dimostrare il danno dopo un evento
L'onere della prova grava sull'assicurato, che deve dimostrare l'esistenza del danno, il nesso causale con l'evento coperto e la sua entità. Il perito verifica che i danni siano conseguenza diretta dell'evento, e le contestazioni più frequenti riguardano la distinzione tra danno nuovo e degrado preesistente, i vizi di costruzione e le carenze manutentive.
I dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia certificano l'evento e la sua localizzazione, non il danno al singolo edificio. Quest'ultimo si documenta con perizia tecnica asseverata, sopralluogo, rilievo del quadro fessurativo e analisi del nesso causale.
Sui dati registrati da sistemi di misura installati sull'edificio, il quadro attuale è il seguente: hanno un ruolo riconosciuto nelle polizze parametriche, dove il superamento di un parametro determina direttamente il pagamento, mentre nella polizza indennitaria, che è la forma dell'obbligatoria italiana, la valutazione resta affidata alla perizia. Documentazione dello stato dell'immobile antecedente all'evento resta utile al perito per distinguere il danno nuovo dal degrado pregresso, e questo è il punto su cui la prassi può evolvere.
Come funziona negli altri paesi europei
La Francia applica dal 1982 il sistema Cat Nat, semiobbligatorio: la garanzia è inclusa in tutti i contratti danni, la riassicurazione è affidata a un ente pubblico, la mutualizzazione poggia su circa 45 milioni di contratti e la penetrazione si avvicina al 98 per cento. Il sistema francese copre anche l'interruzione dell'attività, che in Italia resta fuori dall'obbligo.
La Spagna opera attraverso il Consorcio de Compensación de Seguros, ente pubblico che assume il rischio straordinario mentre le compagnie svolgono la distribuzione.
La Svizzera prevede l'assicurazione obbligatoria contro i pericoli naturali in molti Cantoni, con premio uniforme e oltre il 95 per cento del parco immobiliare coperto, escludendo però il terremoto.
La Germania mantiene un regime volontario, con penetrazione storicamente bassa e un dibattito aperto sull'obbligatorietà.
L'Italia ha scelto l'obbligo per le sole imprese, con premi legati al rischio individuale e senza un riassicuratore pubblico strutturato sul modello francese, dopo che la via volontaria non aveva prodotto risultati apprezzabili.
Nota metodologica
Questa pagina ricostruisce il quadro normativo a partire dai testi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e dalla documentazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell'IVASS e dell'ANIA. I dati di mercato su adesioni e valore assicurato provengono dalle rilevazioni IVASS sul campione di imprese che rappresenta circa il 95 per cento dei premi del ramo incendio, e possono presentare lievi differenze tra fonti sul numero esatto di polizze. Le cifre di premio medio nazionale in circolazione non sono riconducibili a una pubblicazione dell'Istituto e per questo la pagina non le riporta.
Le percentuali di riduzione del premio legate a interventi sull'immobile sono state escluse volutamente: le uniche in circolazione provengono da soggetti commerciali con interesse a promuovere il servizio, e nessuna fonte istituzionale le conferma.
Il quadro normativo resta in evoluzione. Le scadenze settoriali sono state modificate più volte tra il 2024 e il 2026, e l'IVASS è intervenuta su trasparenza, congruità dei valori assicurati e chiarezza delle esclusioni. La data di ultimo aggiornamento in testa alla pagina indica a quando sono verificate le informazioni riportate.
Questa pagina descrive un quadro normativo e non sostituisce la consulenza di un intermediario assicurativo o di un professionista abilitato.
Registro delle modifiche
Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2026
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